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Antiriciclaggio

Premessa

Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il legislatore italiano ha emanato i Decreti Legislativi 109/2007 e 231/2007, dando attuazione alle direttive 2005/60 CE e 2006/70 CE.

Più in particolare, l’art. 3 del D.Lgs. 231/2007 (di seguito “Decreto”) impone ai destinatari degli obblighi del Decreto stesso, tra cui le banche, una collaborazione attiva al fine di prevenire ed impedire la realizzazione delle suddette operazioni.

A tal proposito la Banca Popolare di Vicenza (di seguito per brevità “Banca”) per ottemperare al suddetto principio deve:
1. conoscere approfonditamente il cliente anche attraverso la sottoposizione di un questionario;
2. registrare e monitorare le operazioni e i rapporti continuativi della propria clientela;
3. segnalare le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d’Italia;
4. comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze le violazioni ai limiti dell’uso del contante e dei titoli al portatore.
 

1. Metodo adottato dalla Banca per conoscere approfonditamente il cliente

Al fine di conoscere approfonditamente la clientela e di attribuire a ciascun cliente un profilo di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la Banca sottopone al cliente un questionario per l’identificazione e l’adeguata verifica (di seguito per brevità “Questionario”), quando il cliente stesso:

  • instaura un rapporto continuativo;
  • dispone operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento per determinati importi, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;

    oppure quando:
  • vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
  • vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Qualora il cliente si rifiutasse di rilasciare le informazioni delle quali è a conoscenza richieste con il Questionario o qualora vi fosse un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la Banca si asterrà dall’instaurare il rapporto continuativo o di compiere l’operazione.

A tal proposito si evidenzia che qualora la Banca individuasse un’operazione sospetta, la Banca stessa è obbligata a segnalarla all’UIF, pena una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

Con riferimento alle informazioni rilasciate dal cliente nel suddetto Questionario, si riportano di seguito le sanzioni e le responsabilità a carico del cliente:

  • I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza (art. 21, del D.Lgs. 231/2007);
  • salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro (art. 55, co. 2, del D.Lgs. 231/2007);
  • salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro (art. 55, co. 3, del D.Lgs. 231/2007).

 

2. Registrazione e conservazione delle informazioni acquisite

La Banca conserva la documentazione e registra le informazioni:

  • acquisite con la raccolta del Questionario;
  • relative ai rapporti continuativi e alle operazioni di importo pari o superiori a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.

Suddette informazioni, oltre ad essere registrare dalla Banca e monitorate1  dalla stessa, possono essere utilizzate per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.


3. Limitazione all’uso del contante, dei titoli al portatore e relative sanzioni

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi per un corretto utilizzo del contante e dei titoli al portatore con le relative sanzioni in caso di infrazione.
 

 OBBLIGO  SANZIONE
 Divieto di trasferimento denaro contante2  o titoli al portatore pari o superiore a 1.000,00 euro se non per il tramite di banche, Poste Italiane SpA e Istituti di moneta elettronica  Sanzione amministrativa pecuniaria dall’ 1 al 40% dell’importo trasferito, comunque non inferiore a 3.000 euro. Se l’importo trasferito è superiore a 50.000 euro, la sanzione minima è pari al 5% dell’importo trasferito, fermo restando che l’importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro
 Assegni bancari o postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono riportare l’ indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e la clausola d’intrasferibilità  Sanzione amministrativa pecuniaria dall’ 1 al 40% dell’importo trasferito, comunque non inferiore a 3.000 euro. Se l’importo trasferito è superiore a 50.000 euro, la sanzione minima è pari al 5% dell’importo trasferito, fermo restando che l’importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro
 Assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente (es. M.M.) possono essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste Italiane Spa  Sanzione amministrativa pecuniaria dall’ 1 al 40% dell’importo trasferito, comunque non inferiore a 3.000 euro. Se l’importo trasferito è superiore a 50.000 euro, la sanzione minima è pari al 5% dell’importo trasferito, fermo restando che l’importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro
 Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari devono essere emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale e per importi pari o superiori a 1.000,00 euro con la clausola d’intrasferibilità (l’assegno circolare di importo inferiore a 1.000,00 euro, può essere richiesto, per iscritto, senza la clausola di non trasferibilità)  Sanzione amministrativa pecuniaria dall’ 1 al 40% dell’importo trasferito, comunque non inferiore a 3.000 euro. Se l’importo trasferito è superiore a 50.000 euro, la sanzione minima è pari al 5% dell’importo trasferito, fermo restando che l’importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro
 Il Saldo del libretto di deposito al portatore non deve essere pari o superiore a 1.000,00 euro  Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40% del saldo, comunque non inferiore a 3.000 euro. Se l’importo è superiore a 50.000 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%, quindi rispettivamente 30% e 60% del saldo
 I libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro (già esistenti prima del 6/12/2012) devono essere estinti o il loro saldo deve essere ridotto sotto i 1.000 euro entro il 31/03/2012  Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20% del saldo del libretto al portatore, comunque non inferiore a 3.000 euro a meno che il saldo del libretto non sia inferiore a 3.000 euro, nel qual caso la sanzione corrisponderà al saldo del libretto. Se l’importo è superiore a 50.000 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%, quindi rispettivamente 30% e 60% del saldo
 Il trasferimento di libretti di deposito al portatore deve essere comunicato dal cedente entro 30 giorni alla banca o a Poste Italiane spa, con i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data di trasferimento  Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20% del saldo del libretto al portatore, comunque non inferiore a 3.000 euro a meno che il saldo del libretto non sia inferiore a 3.000 euro, nel qual caso la sanzione corrisponderà al saldo del libretto. Se l’importo è superiore a 50.000 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%, quindi rispettivamente 30% e 60% del saldo

La Banca è tenuta a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze le violazioni agli obblighi di cui sopra, pena una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30 % dell’importo dell’operazione.

Per completezza si allega la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze relativa alle disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori relativi all’antiriciclaggio

1Il monitoraggio avviene anche attraverso procedure informatiche di evidenziazione delle anomalie.
2Il trasferimento di denaro contante può avvenire in Banca oltre con lo strumento del bonifico anche con la compilazione di un apposito modello